1 - Premessa
Premessa
La delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 40/2014, oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA - come già in precedenza la delibera nr. 40/04, si pone come principale obiettivo quello di accertare che l'impianto di utenza gas sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.
Con "impianto di utenza" ARERA intende: "il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione".
Il presente regolamento si applica agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti canalizzate per uso NON TECNOLOGICO ai sensi del TISG (riscaldamento, cottura cibi, produzione acqua calda sanitaria, condizionamento), fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.
A far data dal 01-07-2014 la verifica documentale verrà effettuata per tutte le richieste di attivazione o riattivazione fornitura per impianti di utenza nuovi di cui al Titolo II e per impianti di utenza modificati o trasformati di cui al Titolo III. Sono esclusi dal presente regolamento le seguenti tipologie :
- riattivazione della fornitura a seguito di sospensione a impianto di utenza nuovo effettuata in attuazione del presente regolamento;
- riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità;
- riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su disposizione delle Autorità competenti o per situazione di pericolo;
- volture;
- riattivazione della fornitura a seguito della sostituzione del contatore, in casi diversi dalla variazione della portata termica complessiva
- riattivazione della fornitura di impianti di utenza precedentemente disattivati per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e non modificati.
Per ulteriori informazioni e/o approfondimenti sull’argomento consultare: https://www.arera.it/it/docs/14/040-14.htm
ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS NUOVI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. N. 37/2008
A seguito dell’entrata in vigore ( 27 marzo 2008 ) del D.M. del 22-01-2008 n. 37 informa che sono state introdotte sinteticamente le seguenti novità alla procedura in essere, relativa alla richiesta di attivazione di un impianto di utenza nuovo:
- la estensione del campo di applicazione della disciplina a tutte le categorie di edifici privati e pubblici, qualunque ne sia la destinazione d’uso.
- è stato introdotto in via generale il principio della redazione del progetto, per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti, ne vengono previsti due tipi: uno semplificato, che può essere redatto da responsabile tecnico dell’impresa installatrice, e uno più complesso, sottoscritto da un professionista iscritto begli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche e previsto per impianti di un certo rilievo – impianti […] relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 KW o dotati di canne fumarie collettive ramificate […]
- il committente o il proprietario, che alla data di entrata in vigore del decreto non siano in possesso della dichiarazione di conformità, sono tenuti ad acquisire un attestato di rispondenza dello stato dell’impianto alla regola d’arte rilasciato rispettivamente, da un professionista abilitato ed iscritto all’Albo che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni, per gli impianti al di sopra delle soglie per la progettazione obbligatoria, e per le altre classi di impianti al di sotto delle medesime soglie, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
- il committente, entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, […], negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, dovrà consegnare al Distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell’impianto o copia della dichiarazione di rispondenza sostitutiva. Copia della stessa dichiarazione dovrà essere consegnata anche nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto. Decorso il termine di 30 giorni senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità, il fornitore o il Distributore, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Per maggiori dettagli e approfondimenti si rende disponibile e scaricabile nel seguito una copia del provvedimento in pdf.
Stante quanto premesso, ogni richiesta di attivazione/riattivazione di un impianto soggetto ai disposti della Delibera nr. 40/2014 a partire dall’1 luglio 2014 dovrà essere corredata dalla nuova modulistica di seguito specificata. Ogni eventuale ulteriore informazione potrà essere acquisita telefonando negli orari di ufficio al numero 0583-54011.
2 - A FAR DATA DAL 01 luglio 2014
A FAR DATA DAL 01 luglio 2014
Una volta richiesta l'attivazione della fornitura alla società di vendita, con la quale ha stipulato il contratto di fornitura, il cliente finale invia o consegna i moduli sotto indicati, alla azienda di distribuzione al seguente indirizzo:
GESAM Reti Spa
Via Lorenzo Nottolini, 34 – 55100
S. Concordio - LUCCA
- Il modulo H, deve essere debitamente compilato dal Venditore nella sezione di pertinenza, e dal Cliente Finale per la restante parte di competenza
- Il modulo I, deve essere debitamente compilato dal Venditore nella sezione di pertinenza e dall’installatore incaricato della messa in servizio dell’impianto nelle sezioni pertinenti, completo di firma e timbro in originale.
Si precisa che la documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa completa di tutti gli allegati obbligatori in pdf richiesti dalle vigenti disposizioni di legge in merito, unitamente al certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’Installatore.
A maggior chiarimento si allega una lettera nella quale si illustra la procedura che il Cliente Finale dovrà seguire, dopo la realizzazione dell’allacciamento da lui richiesto, per ottenere celermente e senza disguidi l’attivazione della fornitura di gas.
- Modulo F pdf
Acquisita la documentazione agli atti dell’Azienda Distributrice, la stessa sarà sottoposta ad accertamento al fine di verificare se l’impianto a cui attivare/riattivare la fornitura di gas è stato installato nel rispetto delle norme di sicurezza secondo i disposti delle Linee Guida CIG. Nr 11 pdf.
In caso di esito positivo dell'accertamento, l’Azienda Distributrice provvederà ad attivare/riattivare la fornitura al fine di consentire all’Installatore di effettuare le prove di sicurezza e funzionalità degli impianti. Il cliente finale avrà cura di contattare l’Installatore che effettuerà le prove di sicurezza e funzionalità degli impianti. Il cliente finale si impegna a non utilizzare l’impianto di utenza in oggetto fino a che l’installatore non gli abbia rilasciato la Dichiarazione di conformità di cui al DM 22 gennaio 2008, n. 37; solleva il Distributore da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione della presente clausola. Entro 30 giorni dalla data di attivazione della fornitura il Cliente dovrà consegnare a GESAM Reti Spa la sopra citata Dichiarazione di conformità o copia della dichiarazione di rispondenza sostitutiva, pena la sospensione della fornitura.
L’Installatore è tenuto a segnalare al Distributore l’eventuale esito negativo di tali prove.
Il Distributore, qualora gli pervenga segnalazione scritta da parte dell’installatore dell’esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalità eseguite a seguito dell’attivazione della fornitura, sospende la fornitura di gas ed invia al Cliente Finale, e per conoscenza al relativo Venditore, una comunicazione scritta in cui :
notifica la segnalazione dell’Installatore;
segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, solo dopo aver provveduto all’eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente.
Addebita al venditore un importo di € 35.00.
L'Autorità prevede, per l'attività di accertamento, l'addebito dei seguenti importi unitari al netto delle imposte:
Euro 47,00 per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 35 kW;
Euro 60,00 per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 35 kW e minore e uguale a 350 kW;
Euro 70,00 per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 350 kW;
In caso di esito negativo dell'accertamento, l’Azienda di Distribuzione, due giorni lavorativi prima dell'appuntamento per la collocazione del contatore, invia una comunicazione recante l'annullamento dell'appuntamento, le motivazioni dell'esito negativo e indica le non conformità alle norme tecniche vigenti alla società di Vendita. Per ottenere l'attivazione il Cliente Finale deve far eliminare dall’Installatore le anomalie riscontrate e tramite il Venditore riformulare una nuova richiesta di attivazione, fornendo la documentazione da sottoporre ad un nuovo accertamento che, come il primo, richiede il pagamento del relativo corrispettivo.
3 - Procedura da utilizzare per le richieste di riattivazione di impianti di utenza NON RICOMPRESI NELLE CASISTICHE DI CUI SOPRA
La presente procedura si applica alle riattivazioni di forniture di impianti esistenti, per i quali sia stata operata precedentemente una richiesta di disattivazione per cessazione o disdetta del contratto di fornitura e non siano stati eseguiti interventi di modifiche impiantistiche.
La richiesta di riattivazione fornitura dovrà essere corredata di apposita documentazione:
- Dichiarazione attestante l’immutata configurazione dell’impianto da riattivare (vedi modello Dichiarazione Imm. Conf.) e copia documento del firmatario
- Modulo A/12 (misuratori di classe G4-G6) (vedi modello A/12) o Modulo B/12 (misuratori classe maggiore G10)(vedi modello B/12)
- Visura camerale del professionista firmatario del Modulo A/12 o B/12
La procedura operativa di riattivazione della fornitura verrà effettuata in base ai disposti della Linea Guida CIG num.12 (vedi link http://www.cig.it/pubblicazioni/ ).
4 - Chiarimenti in merito alla mancata attivazione/RIATTIVAZIONE della fornitura
Una volta riscontrato con esito positivo l’accertamento documentale, se al momento dell’attivazione/riattivazione si rileva:
- l’esito negativo della verifica di assenza delle dispersioni o di idoneità al funzionamento dell’impianto, o l’assenza della documentazione richiesta - la fornitura non verrà attivata/riattivata.
Una volta superati i motivi ostativi che hanno generato l’esito negativo della prova, il cliente finale dovrà presentare un ulteriore richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura corredata dell’apposito Modulo A/12 in pdf o B12 in pdf debitamente compilato con data successiva a quella dell’intervento non andato a buon fine. - l’impossibilità di verificare la tenuta dell’impianto di utenza (per esempio a causa dell’incompletezza dello stesso) sarà necessario, una volta definitivamente completato l’impianto, ripresentare nuovamente tutta la documentazione elencata ai precedenti punti - dopo di che sarà effettuato un nuovo accertamento documentale secondo i disposti di cui alla Delibera AEEGSI nr. 40/2014 e s.m.i..
5 - Adempimenti per l'attivazione/RIATTIVAZIONE di impianti di utenza in servizio ai quali è stata sospesa la fornitura per cause particolari
1. Attivazione di impianti d'utenza chiusi a seguito dispersione di gas
Nel caso di attivazione di impianti d'utenza in servizio per i quali sia stata sospesa la fornitura dal Distributore causa dispersione di gas sull’impianto d'utenza, il cliente finale dovrà fornire, all’atto della riattivazione:
- il modulo A/12 in pdf debitamente compilato da parte di installatore abilitato;
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali o in alternativa copia della visura camerale contenente le stesse informazioni.
2. Attivazione di impianti d'utenza chiusi a seguito di richiesta delle Autorità competenti
Qualora il Distributore abbia sospeso la fornitura ad un impianto d'utenza in servizio a seguito di richiesta:
- del Comune o dell'Ente locale ai sensi dell'art. 16 comma 6 del decreto legislativo n. 164/00 del 23 maggio 2000;
- di altra Pubblica Autorità (es.: Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, ecc...).
l’impianto d’utenza potrà essere riattivato solamente a seguito di specifica disposizione dell’Ente /Autorità che ne ha richiesto la sospensione.